Circ. int. n. 163/doc. – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile – D.L. 24 marzo 2022 n. 24.
Istituto Comprensivo Oggiono
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Circolare n. 163 Oggiono, 30/03/2022
- Alle famiglie degli alunni dell’IC
Al personale docente
Al personale Ata
Ai Referenti Covid
Al DSGA
Albo/Atti /Sito web/Bacheca Registro Elettronico
Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile – D.L. 24 marzo 2022 n. 24.
VISTO il D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ed in particolare:
- 9 – Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
- 15 – Entrata in vigore;
VISTA la Nota del M.I. n. 620 del 28/03/2022 recante “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”;
VISTA la Nota del M.I. n. 410 del 29/03/2022 recante “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”
VISTE le ultime indicazioni dell’ATS Brianza;
RICHIAMATI i regolamenti interni dell’Istituto, nonché la segnaletica, e in generali tutte le disposizioni concernenti il contrasto al contagio da Covid-19,
si dispone a partire dal 1° aprile 2022
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno quattro casi di positività Bambini Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva).
Nessuna misura.
Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
In assenza e fino a tre casi Alunni di positività In presenza di almeno quattro casi di positività Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Personale che presta servizio nella classe Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
CONTATTI STRETTI
Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
REGOLE GENERALI DI SICUREZZA
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Filomena Colella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93