Istituto Comprensivo Oggiono
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Circ. docenti n. 24 Oggiono, 02/10/2022
Ai docenti
dell’Istituto Comprensivo “Marco D’Oggiono”
Alle famiglie
OGGETTO: validità dell’anno scolastico 2022/2023 per la valutazione degli alunni e deroghe
Visto | il Regolamento dell’autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9; |
Visto | l’art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; |
Visto | il D.Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5”; |
Visti | i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico; |
Vista | La delibera n.2 relativa al collegio dei docenti del 27/09/2022 |
Preso atto | che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998; |
Considerato che | per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale dell’orario personalizzato. |
SI INFORMA
che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:
ORDINE DI STUDIO | N. ORE SETTIMANALI | MONTE ORE ANNUALE | NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE 75% | NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE 25 % |
SCUOLA PRIMARIA | 27 | 891 | 669 | 222 (circa 44 giorni di lezione) |
29 | 957 | 717,75 | 239,25 (circa 48 giorni di lezione) | |
SCUOLA SECONDARIA | 30 | 990 | 743 | 247,5 (circa 49 giorni di lezione) |
Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni) sino all’8 giugno 2021 (data di termine delle lezioni).
DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE
L’art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” stabilisce che: “[…] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.” Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 27 settembre 2022 con delibera n. 2 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell’anno scolastico.
I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:
- Assenze giustificate per gravi patologie;
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
- Assenze per terapie mediche certificate;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989);
- Assenze legate al COVID (quarantene, isolamenti, ecc.).
I Docenti coordinatori (sentito il parere del consiglio di classe per la scuola sec. di I grado e/o del team dei docenti per la scuola primaria) effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze:
- i docenti verificano periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico.
Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe e inoltrati alla segreteria didattica.
Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno quest’ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Calogero G. Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 Dlgs. N. 39/93)
da Prof. Amato Calogero
Dirigente Scolastico